Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds not listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Pellicane inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence regarding theft but cited a ground for non-compensation of civil party expenses that was not included in the statutory list of admissible cassation grounds. The court rejected the appeal because the complaint was structurally vague and failed to explain why partial compensation was necessary, finding the lower court's reasoning sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are not among those listed in Article 448, paragraph 2-bis, and the complaint is vague and specific, without demonstrating absence of fault in the lower court's determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANE MASSIMO nato a CASTELVETRANO il 09/10/1989 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Massimo Pellicane ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Marsala il 27 maggio 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. all'imputato la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione alla contestazione di furto consumato pluriaggravato di un telefono cellulare custodito all'interno di un'auto, commesso il 19 ottobre 2018.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione quanto alla mancata compensazione, anche eventualmente parziale, delle spese liquidate alla parte civile costituita.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, pur proposto per una ragione non ricompresa nel novero di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), è strutturato in maniera estremamente vaga ed aspecifica, non esplicitando le ragioni per cui sarebbe stato, in tesi, necessario compensare, anche soltanto parzialmente, le spese che sono state, invece, liquidate dal Giudice in misura contenuta (800,00 euro) a favore della parte civile, con motivazione (p.
3) che risulta sufficiente e non illogica.
4. Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così decis