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Ordinanza — n. 30867/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30867/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI DONATELLA nato a RAVENNA il 14/04/1965 GIUDICI EVA nato a RIMINI il 06/01/1971 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; J

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30867/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambe le ricorrenti si affidano ad un unico motivo. 2.1. Donatella Minguzzi lamenta violazione di legge (art. 99 cod. pen.), anche sotto il profilo della carenza di motivazione, per la mancata disapplicazione, che era stata chiesta con l'appello, della recidiva qualificata. 2.2. Eva Giudici denunzia contraddittorietà eio manifesta illogicità della mo- tivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che si valuta eccessivamente severo, mentre una maggiore aderenza alle effettive emergenze istruttorie avrebbe dovuto condurre alla prevalenza delle attenuanti generiche ovvero alla disapplicazione della recidiva. Entrambe chiedono comunque l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione doppia punibilità aggravamento della pena revisione della sentenza penale furto aggravato reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Donatella Minguzzi lamenta violazione di legge (art. 99 cod. pen.), anche sotto il profilo della carenza di motivazione, per la mancata disapplicazione, che era stata chiesta con l'appello, della recidiva qualificata.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI DONATELLA nato a RAVENNA il 14/04/1965 GIUDICI EVA nato a RIMINI il 06/01/1971 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; J

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Donatella Minguzzi ed Eva Giudici ricorrono, tramite separati ricorsi curati di distinti Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 29 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalle imputate, con cui il Tribunale di Rimini il 23 aprile 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto le stesse responsabili di concorso in furto consumato aggravato, fatto commesso il 3 marzo 2018, in conseguenza condan- nandole, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggra- vanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Entrambe le ricorrenti si affidano ad un unico motivo. 2.1. Donatella Minguzzi lamenta violazione di legge (art. 99 cod. pen.), anche sotto il profilo della carenza di motivazione, per la mancata disapplicazione, che era stata chiesta con l'appello, della recidiva qualificata. 2.2. Eva Giudici denunzia contraddittorietà eio manifesta illogicità della mo- tivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che si valuta eccessivamente severo, mentre una maggiore aderenza alle effettive emergenze istruttorie avrebbe dovuto condurre alla prevalenza delle attenuanti generiche ovvero alla disapplicazione della recidiva. Entrambe chiedono comunque l'annullamento della sentenza impugnata.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. Le doglianze sono non soltanto costruite in fatto ma anche meramente reite- rative delle censure già adeguatamente affrontate nella sentenza impugnata, con la quale le ricorrenti omettono il doveroso confronto: il ricorso risulta perciò aspe- cifico. In ogni caso, la scelta del trattamento punitivo operata dai Giudici di merito nella doppia conforme risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.

4. Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle ricorrenti aF pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pe- cuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.