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Ordinanza — n. 30765/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ASS nato il 15/01/2004 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 1° ottobre 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 17 maggio 2019, che, all'esito di rito abbreviato e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato Diop Ass alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 2 maggio 2019;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, perché generico e sostanzialmente assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio addebito di tasse
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ASS nato il 15/01/2004 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 1° ottobre 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 17 maggio 2019, che, all'esito di rito abbreviato e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato Diop Ass alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 2 maggio 2019;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, perché generico e sostanzialmente assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio