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Ordinanza — n. 30764/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30764/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30764/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA ERMELINDA nato a TORINO il 10/06/1974 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 settembre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino del 22 marzo 2021, che aveva condannato Ermelinda Mirabella alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 31 ottobre 2020;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ulteriore profilo valorizzato dalla Corte territoriale, ritenuto parimenti sfavorevole all'accoglimento della richiesta difensiva, attiene inoltre alla circostanza che l'imputata agiva all'interno della sua abitazione, dove confezionava e vendeva la droga, dopo essersi approvvigionata presso alcuni soggetti di nazionalità albanese che le fornivano la sostanza "a gancio", ciò a riprova della capacità della ricorrente di inserirsi nel mercato illecito; Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina infrazioni riguardanti la canapa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA ERMELINDA nato a TORINO il 10/06/1974 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 settembre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino del 22 marzo 2021, che aveva condannato Ermelinda Mirabella alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 31 ottobre 2020;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, perché non sufficientemente specifico e in sostanza riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito che, in maniera non illogica, ha rimarcato (pag. 3-4 della sentenza impugnata), in senso ostativo alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità, il dato ponderale della cocaina sequestrata, da cui erano ricavabili 132,97 dosi medie singole con una rilevante potenzialità offensiva; a tale sostanza cui si sono poi aggiunte anche hashish e marijuana, avendo la ricorrente, in sede di convalida dell'arresto, accennato solo a un saltuario consumo personale di droga nel passato, il che non vale a ridimensionare l'ipotesi accusatoria).

Ulteriore profilo valorizzato dalla Corte territoriale, ritenuto parimenti sfavorevole all'accoglimento della richiesta difensiva, attiene inoltre alla circostanza che l'imputata agiva all'interno della sua abitazione, dove confezionava e vendeva la droga, dopo essersi approvvigionata presso alcuni soggetti di nazionalità albanese che le fornivano la sostanza "a gancio", ciò a riprova della capacità della ricorrente di inserirsi nel mercato illecito; Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il