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Ordinanza — n. 30763/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific alternative facts in a drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance court's confirmation of criminal liability for drug trafficking charges where he had not admitted guilt. The court rejected the appeal because the defense offered an alternative factual reconstruction that was too vague and failed to adequately confront the court's reasoned assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised do not allow for a specific comparison with the reasoning of the contested judgment or if the alternative facts proposed by the appellant are not sufficiently specific to enable the Court to examine their relevance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking charges lack of specific facts Supreme Court review insufficient alternative reconstruction verosimiglianza della persecuzione traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHED SAID HASSAN nato il 15/01/1958 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2021, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino del 28 marzo 2018, aveva rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa la pena irrogata in primo grado a Wahed Said Hassan, ritenuto colpevole di taluni episodi del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi B e C), accertati in Torino tra l'agosto 2013 e l'aprile 2014.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato rispetto agli episodi per i quali non vi è stata ammissione dell'addebito da parte del ricorrente, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha compiuto un'attenta disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando, quanto al capo B, le conversazioni avvenute tra il 26 e il 30 aprile 2013, riferendosi i contatti captati, ricostruiti nella loro sequenza e in ragione del loro contenuto, alla cessione delle cinque dosi di hashish avvenuta il 30 aprile 2013, mentre, quanto al capo C, i giudici di secondo grado, in modo pertinente, hanno richiamato sia le dichiarazioni del coimputato Abbondante, sia le conversazioni telefoniche dell'aprile 2014, da cui è emerso il coinvolgimento di Wahed nelle cessioni di droga in favore di tali Donato e Simona.

Orbene, a fronte di una disamina non illogica del materiale probatorio, la difesa ha fornito una ricostruzione alternativa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, anche perché affidata a deduzioni non adeguatamente specifiche. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2