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Ordinanza — n. 30760/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of motivation claim without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding specific grievances, but the court found this claim generic and unfounded. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately addressed the arguments concerning the sanctioning treatment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p. establishes that an appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is manifestly unfounded, generic, and assertive, failing to specify which particular grievances were omitted from the judgment.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal generic grounds procedural costs sanctioning treatment motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALONE GABA BADARA nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino dell'Il dicembre 2020, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 7 dicembre 2019, che aveva condannato Fall Alone Gaba Badara alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, episodi accertati in Torino il 5 dicembre 2019;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alle censure sollevate nell'atto di appello, è manifestamente infondato, perché del tutto generico e assertivo, non avendo il ricorrente spiegato a quali specifiche censure la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare risposta, non potendosi sottacere che, in realtà, la Corte territoriale non ha mancato di fornire adeguata motivazione rispetto alle doglianze sollevate, che invero concernevano unicamente il trattamento sanzionatorio;

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio