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Ordinanza — n. 30759/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded generic lack of reasoning claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30759/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Krubally Muhammed Balagie inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding his sentence, but the Court found this claim generic and unsupported by the detailed sentencing considerations already present in the judgment. Consequently, the Court rejected the procedural objection without examining the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded claim of insufficient reasoning is inadmissible if the contested judgment contains pertinent and specific considerations on the sanctioning treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning inadmissible appeal generic argument sentencing justification Corte di Cassazione procedural dismissal court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRUBALLY MUHAMMED BALAGIE - CUI. 05CP6B9 nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 aprile 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino dell'Il febbraio 2020, che aveva condannato Krubally Muhammed Balagie, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 9 febbraio 2020;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 2-3), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio