Ordinanza — n. 30758/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABEZA CEDENO RODRIGO ROBERTO nato il 11/10/1986 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; o Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 ottobre 2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova del 22 aprile 2021, aveva ridotto a mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena irrogata nel giudizio di primo grado, all'esito di rito abbreviato, a Cabeza Cedeno Rodrigo Roberto, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Genova il 10 marzo 2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30758/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 2), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta, non potendosi peraltro sottacere che la Corte territoriale ha comunque operato una mitigazione non irrisoria della pena rispetto al giudizio di primo grado; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABEZA CEDENO RODRIGO ROBERTO nato il 11/10/1986 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; o Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 ottobre 2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova del 22 aprile 2021, aveva ridotto a mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena irrogata nel giudizio di primo grado, all'esito di rito abbreviato, a Cabeza Cedeno Rodrigo Roberto, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Genova il 10 marzo 2021;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 2), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta, non potendosi peraltro sottacere che la Corte territoriale ha comunque operato una mitigazione non irrisoria della pena rispetto al giudizio di primo grado; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio