Ordinanza — n. 30754/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNAOUI ADIL nato il 13/12/1979 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA115Th rtyl; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; 4" Rilevato che il ricorrente Hasnaoui Adil deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa) emessa il 22 ottobre 2021 dal Tribunale di Brescia, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Paderno Franciacorta il 24 luglio 2018;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNAOUI ADIL nato il 13/12/1979 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA115Th rtyl; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; 4" Rilevato che il ricorrente Hasnaoui Adil deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa) emessa il 22 ottobre 2021 dal Tribunale di Brescia, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Paderno Franciacorta il 24 luglio 2018;
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio