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Ordinanza — n. 30751/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30751/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAFFARI SALVATORE nato a APRILIA il 27/07/1983 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 26 marzo 2021 e previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, aveva rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa la pena irrogata nel giudizio di primo grado, all'esito di rito abbreviato, a Salvatore Madaffari, ritenuto colpevole della detenzione di circa 14,5 grammi di cocaina, fatto accertato in Nettuno il 18 febbraio 2021;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione sufficiente allegazioni insufficientemente motivate motivi di rigore sostituzione dei motivi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAFFARI SALVATORE nato a APRILIA il 27/07/1983 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 26 marzo 2021 e previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, aveva rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa la pena irrogata nel giudizio di primo grado, all'esito di rito abbreviato, a Salvatore Madaffari, ritenuto colpevole della detenzione di circa 14,5 grammi di cocaina, fatto accertato in Nettuno il 18 febbraio 2021;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, perché del tutto generico e assertivo, non avendo il ricorrente spiegato rispetto a quali specifici profili l'apparato argomentativo della sentenza impugnata si sarebbe rivelato carente; al contrario, occorre evidenziare che, in realtà, la Corte territoriale non ha mancato di fornire adeguata motivazione rispetto alle doglianze sollevate, sia in punto di responsabilità che in ordine al trattamento sanzionatorio, non potendosi sottacere peraltro che, in punto di qualificazione giuridica della condotta, l'appello di Madaffari è stato ritenuto meritevole di accoglimento;

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ma