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Ordinanza — n. 30750/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because party agreement bars raising new legal issues not covered by the settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for drug importation, arguing the lower court erred in applying Article 73, paragraph 5 of the 1990 Decree. However, the parties had previously agreed on the specific points of the settlement, which legally precludes raising new legal objections in the subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The agreement of parties on the points of the settlement implies a waiver to raise any further complaints in the subsequent appeal, except for illegal sentencing or defects in the party's will and prosecutor's consent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility party settlement agreement waiver of legal issues drug importation offense Corte di Cassazione traffico qualificato di eroina importazione illegale di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 20 aprile 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione del G.U.P.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
art. 599 bis cod. proc. pen
309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 20 aprile 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione del G.U.P.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONOGHEMHENOSEN JOSHUA nato il 09/01/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAgran—avvrTEn —alre-pa-rtn udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Joshua Onoghemhenosen contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 20 aprile 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 3 ottobre 2019, ha ridotto la pena da questi irrogata ad anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa rispetto a una illecita importazione di sostanza stupefacente (circa 1.400 grammi di eroina) accertata il 18-19 febbraio 2019;

Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ma