Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for review under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by G.Jata Ermir inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lack of reasoning regarding non-punishability and the proportionality of the agreed sentence, but the court found these arguments did not align with the limited exceptions for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based on general lack of motivation or proportionality of the agreed sentence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.JATA ERMIR nato il 19/04/1985 avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASCOLI PICENOatn udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Gjata Ermir deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che rispetto alla congruità della pena, in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa) emessa il 2 novembre 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in San Benedetto del Tronto il 20 aprile 2021;
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 magg