Italian Court dismisses criminal appeals for lack of motivation under Art. 129 CPP as generic and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared three criminal appeals inadmissible due to a manifest lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued the lower court's reasoning was insufficient, but the court found their complaints generic and assertive without engaging with the extensive motivation provided in the appealed judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to bear the procedural costs and pay a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be substantively motivated; generic and assertive complaints lacking engagement with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELKHAYAT ZAKARIAE nato il 13/08/1993 ZYADI MOHAMMED nato il 03/03/1980 BELMANIAR NOURREDINE nato il 10/05/1985 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 dicembre 2020, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Verona del 26 febbraio 2020, che aveva condannato Belkhayat Zakarie e Belmaniar Noureddine alla pena, rispettivamente, di anni 3, mesi 2 di reclusione e 3.000 euro di multa il primo, e di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 24.000 di multa il secondo, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di episod: del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990; la pronuncia di primo grado veniva invece parzialmente riformata quanto alla posizione di Zyadi Mohammed, nei cui confronti, in relazione a una serie di episodi del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 a lui parimenti ascritti, la pena veniva rideterminata in anni 5 di reclusione ed euro 24.000 di multa;
Rilevato che l'unico motivo dei tre distinti ma analoghi ricorsi degli imputati Belkhayat, Zyadi e Belmaniar, con cui si contesta "la carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. proc. pen.", risulta manifestamente infondato, perché assoluc.arnente generico e assertivo, a fronte peraltro dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, con cui i ricorrenti non si sono minimamente confrontati; Osservato, pertanto, che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il