Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30745/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30745/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOUIDENE OUSSAMA nato il 07/02/1984 DAMMAK MAROUEN nato a KAIROUAN( TUNISIA) il 23/01/1982 RANNEN MOHAMED nato il 30/07/1985 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 marzo 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Parma del 9 gennaio 2018, che aveva condannato Dammak Marouen alla pena di mesi 4 di reclusione e 800 euro di multa, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; la pronuncia di primo grado veniva invece parzialmente riformata quanto alle posizioni di Rannen Mohamed e Souidene Oussama, nel senso che, nei confronti del primo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena veniva ridotta ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre, nei confronti di Souidene, anch'egli ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena veniva ridotta ad anni 2, mesi 6 di reclusione e 1.700 euro di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30745/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo del comune ricorso degli imputati, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'inosservanza degli art.133 e 133 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1-2), considerazioni con cui i ricorrenti non si confrontano; Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di Dammak, Souidene e Rannen devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
quantificazione del danno modalità di calcolo dell'ammenda importi compensativi monetari azione civile ricalcolo di prestazioni d'invalidità obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
1-2), considerazioni con cui i ricorrenti non si confrontano; Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di Dammak, Souidene e Rannen devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOUIDENE OUSSAMA nato il 07/02/1984 DAMMAK MAROUEN nato a KAIROUAN( TUNISIA) il 23/01/1982 RANNEN MOHAMED nato il 30/07/1985 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 marzo 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Parma del 9 gennaio 2018, che aveva condannato Dammak Marouen alla pena di mesi 4 di reclusione e 800 euro di multa, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; la pronuncia di primo grado veniva invece parzialmente riformata quanto alle posizioni di Rannen Mohamed e Souidene Oussama, nel senso che, nei confronti del primo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena veniva ridotta ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre, nei confronti di Souidene, anch'egli ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena veniva ridotta ad anni 2, mesi 6 di reclusione e 1.700 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo del comune ricorso degli imputati, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'inosservanza degli art.133 e 133 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1-2), considerazioni con cui i ricorrenti non si confrontano; Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di Dammak, Souidene e Rannen devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il