Ordinanza — n. 30744/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAISAL HAKIM nato il 16/06/1967 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 novembre 2020, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna del 13 marzo 2014, è stata ridotta a mesi 6 di reclusione e 1.800 euro di multa la pena irrogata in primo grado a Faisal Hakim, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna il 25 febbraio 2014;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAISAL HAKIM nato il 16/06/1967 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 novembre 2020, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna del 13 marzo 2014, è stata ridotta a mesi 6 di reclusione e 1.800 euro di multa la pena irrogata in primo grado a Faisal Hakim, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna il 25 febbraio 2014;
Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione, che secondo la difesa sarebbe maturata prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, atteso che il reato per cui si procede si prescrive in 7 anni e 6 mesi, per cui, tenuto conto del tempus commisi delicti (25 febbraio 2014), al momento della sentenza impugnata (17 novembre 2020), non era intervenuta la prescrizione, maturando la stessa il 25 agosto 2021. Né rileva la circostanza che, in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata, sia nelle more decorso il termine di prescrizione, essendo la declaratoria di estinzione del reato inibita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20