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Ordinanza — n. 30742/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and assertive grounds lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed generic and assertive rather than legally substantive. The appellant contested the manifest illogic of the sentencing reasoning, yet the court found no specific legal error in the appellate judgment's detailed considerations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic, assertive, or fail to demonstrate a specific violation of law, as they do not meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds assertive arguments supreme court review sentencing reasoning procedural costs criminal procedure gestione ambientale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICATTI COSIMO nato a TARANTO il 19/01/1978 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18 ottobre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Taranto che aveva condannato Cosimo RiccAtta; previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione e 20.000 euro di multa, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Taranto il 4 agosto 2020;

Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 4), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio