Ordinanza — n. 30672/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA DANIELE nato a CAGLIARI il 19/01/1992 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 27/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in data 05/03/2019, nei confronti di Manca Daniele in relazione ai reati di tentata estorsione , lesioni personali gravi, porto di strumento atto ad offendere e cessione illecita di stupefacenti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e in particolare all'attendibilità della persona offesa, che ha denunziato i fatti in ritardo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e in particolare all'attendibilità della persona offesa, che ha denunziato i fatti in ritardo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA DANIELE nato a CAGLIARI il 19/01/1992 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 27/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in data 05/03/2019, nei confronti di Manca Daniele in relazione ai reati di tentata estorsione , lesioni personali gravi, porto di strumento atto ad offendere e cessione illecita di stupefacenti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e in particolare all'attendibilità della persona offesa, che ha denunziato i fatti in ritardo.
Le doglianze difensive sono inammissibili per genericità e aspecificità in quanto prive del necessario tasso di correlazione con gli argomenti che la Corte territoriale ha posto alla base della motivazione reiettiva del gravame difensivo, valorizzando il timore in cui versava la persona offesa e il tenore delle testimonianze che hanno confermato di avere appreso tempestivamente dell'aggressione subita per un debito di droga da parte della persona offesa . All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 01/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Mar. iela Borsellino Il Presidente Dott.ssa Anna Maria De Santis 03 A 92- IL