Italian Court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dario Magalletti inadmissible regarding the sentencing for the crime of provoking hatred. The appellate court had confirmed a light sentence based on the severity of the conduct and the defendant's criminal history, while rejecting generic mitigating factors. The Supreme Court ruled that such sentencing determinations are within the trial judge's discretion and do not require detailed justification unless the penalty deviates significantly from the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing discretion regarding the balance of aggravating and mitigating circumstances is subject to appellate review only if the decision results from arbitrary reasoning or lacks sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGALETTI DARIO nato a MOLA DI BARI il 16/07/1986 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 2:D21 La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11/11/M, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 18/12/2020, nei confronti di MAGALETTI Dario, in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, numero 1) cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento all'individuazione della pena base e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive, afferendo al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, non scno consentite in sede di legittimità.
In effetti, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che la stessa - di poco superiore al minimo edittale - fosse ampiamente congrua rispetto alla gravità del reato (per la particolare lesività della condotta e la sicura spregiudicatezza dell'imputato) ed alla capacità a delinquere (desunta dai molteplici precedenti penali, anche specifici) nonché chiarendc, per le ragioni appena richiamate, come le riconosciute attenuanti generiche non potessero essere considerate prevalenti nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate.
A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ed infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ed inoltre, anche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Conta/do, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 1/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Marieaniela