Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to withdrawn grounds and lack of specific appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Francesco Martino and Diana Franco inadmissible. The appellants argued for acquittal based on prior judgments and requested generic mitigating circumstances, but had previously withdrawn most appeal grounds. The court rejected these submissions because the first claim concerned waived issues, the second lacked factual basis regarding criminal intent, and the third was too generic to require explicit reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the appellant has expressly waived the grounds for appeal or if the appeal is formulated in such a general manner that it does not allow the court to identify the specific legal or factual issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINO FRANCESCO nato a VILLA LITERNO il 05/07/1959 DIANA FRANCO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 10/04/1966 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
IE IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con sentenza resa il 2 novembre 2021 , parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli il 9 luglio 2020, per quel che qui rileva ha confermato la responsabilità di MARTINO Francesco e DIANA Franco in ordine al reato di tentata estorsione aggravata, tra l'altro, dal metodo mafioso , e ha ridotto la pena loro rispettivamente inflitta. Propongono ricorso i due imputati: MARTINO FRANCESCO deduce: - violazione di legge e Vizio di motivazione per il mancato ric:onoscimento di cause di proscioglimento nei confronti del ricorrente: - violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione con quattro episodi di estorsione commessi nel 2015 oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 Febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 24 giugno 2017; - violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto la prima censura riguarda il giudizio di colpevolezza che è stato oggetto dei motivi espressamente rinunciati in udienza. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso sul punto adeguata ed esaustiva motivazione con cui la difesa non si confronta, evidenziando le diversità operative e lo iato temporale tra i fatti che escludono la medesimezza del disegno criminoso. il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poichè il motivo di appello era assolutamente generico e pertanto la Corte non aveva alcun onere di motivare esplicitamente in ordine alle diniego delle stesse attenuanti, che il gup aveva negato in ragione della estrema gravità della condotta ascritta all'imputato.
Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e si limita a dolersi del diniego delle attenuanti generiche. Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso. DIANA FRANCO deduce: violazione dell'articolo 599 bis codice procedura penale poiché la Corte non ha motivato in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. il ricorso è inammissibile poiché l'imputato personalmente e il difensore hanno rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi all'entità della pena . All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle