Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded for proposing factual reconstructions rather than logical flaws in motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Su Ming Hua inadmissible because it was manifestly unfounded. The appellant argued the lower court's motivation was illogical regarding the proof of counterfeit goods and failed to address specific legal defenses. The court rejected these claims, stating the trial judge provided adequate reasoning and that the appellant merely offered a different factual reconstruction without demonstrating logical contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded when it proposes factual reconstructions or alternative interpretations of events without demonstrating a logical flaw or contradiction in the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SU MING HUA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 26/08/1994 avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di Pordenone con la sentenza resa il 15 dicembre 2021 ha dichiarato SU MING HUAcolpevole della contravvenzione prevista dall'articolo 712 codice penale e l'ha condannata alla pena di 6.000 C di ammenda previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione In ordine alla sussistenza del reato contravvenzionale poiché la Corte ha ritenuto che l'imputato abbia adottato una condotta colpevole in forza di considerazioni manifestamente illogiche e in particolare ha ritenuto provata la contraffazione delle scarpe sportive rinvenute nel punto vendita di cui l'imputato è titolare, ma in ragione delle grandi dimensioni dell'azienda non può dirsi provato che l'imputato abbia a titolo di colpa effettuato l'acquisto in presenza di condizioni che potessero indurlo a sospettare la legittima provenienza dei beni acquistati. - Violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis codice penale, formulata in sede di discussione - Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla eccessività della pena e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale nonché alla condanna al risarcimento dei danni del tutto arbitraria e alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, nella misura di euro a 1800. - Con memoria pervenuta il 16 maggio 2022 l'avvocato Monica BLcarelli nell'interesse della parte civile costituita società All Stars C.V. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone censure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.
Conseguentemente ha chiesto la conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per il presente grado di giudizio determinate in euro 2100 oltre spese generali e accessori di legge. Con memoria pervenuta il 17 maggio 2022 il difensore ha contestato la rilevata inammissibilità del ricorso e ha insistito nelle censure formulate con l'impugnazione, sottolineando che la sentenza non contiene alcuna motivazione in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto non deduce la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione„ ma si limita a proporre una diversa ricostruzione della vicenda che il tribunale ha motivatamente respinto, così formulando censure di fatto che non possono trovare ingresso in questo giudizio.
Il tribunale ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine alla sussistenza del reato contravvenzionale ascritto l'imputato; ha implicitamente respinto la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 codice penale, sol:tolineando la potenzialità espansiva della negligente condotta emersa in atti, e il pregiudizio significativo cagionato alla parte civile costituita, che ha ritenuto infatti di liquidare nella misura di euro 2000 come danno non soltanto patrimoniale, ma di immagine. La censura in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile è generica poiché la condanna segue ella soccombenza e il ricorrente avrebbe dovuto indicare se sono stati superati i limiti tariffari o se le spese liquidate non risultano congrue.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Alla soccombenza segue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio che si ritiene congruo, in relazione al contributo offerto alla decisione, liquidare in euro 2.410,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende nonché allE rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile costituita Converse All Star C.V. che liquida in euro 2415.00 olt