Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to repetitive grounds regarding attempted robbery requalification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Craciun Ionel Ilie and Zor Nicolae inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower courts failed to reclassify the crime as attempted robbery under specific articles, but the court found these arguments repetitive. The appellate judges correctly reasoned that the crime of improper robbery is completed upon mere appropriation of the property, not requiring definitive possession, thus validating the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 10, lett. E) c.p.p.; Art. 628 c.p.: Appeals based on omitted requalification of a crime as attempted robbery are inadmissible if they merely reiterate grounds already discussed and rejected by the court of appeal, as the crime of improper robbery is perfected by the mere appropriation of the thing without requiring definitive possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRACIUN IONEL ILIE nato il 16/07/1974 ZOR NICOLAE nato il 02/10/1987 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 05/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 08/07/2021, nei confronti di ZOR NICOLAE e CRACI UN IONEL ILIE in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, co. 2 e 3 n. 1 c.p. contestato al capo A) e al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. quanto al capo B). Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo violazione dell'art. 606, comma 10, lettera E) c.p.p. per mancata riqualificazione del fatto reato nell'ipotesi di rapina tentata ex art. 56 e 628 c.p. I ricorsi sono inammissibili,.-poiché reiterativi, in quanto fondati su motivi che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, ovverosia l'omessa motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione del fatto di reato in tentata rapina.
Per contro, i giudici del gravame hanno correttamente motivato a pagg. 2 e 3 della sentenza, evidenziando gli elementi alla base dell'iter decisionale e osservando che , ai fini della configurazione del delitto di rapina impropria, è sufficiente la sola sottrazione della cosa, non essendo necessario il vero e proprio impossessamento che costituisce oggetto del dolo ma non l'evento del reato. Difatti, l'art. 628 c.p. si riferisce alla sola sottrazione (e non anche all'impossessamento definitivo) della res; ciò conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si perfezioni anche se il reo usi violenza subito dopo la mera apprensione del bene, senza tuttavia conseguirne il possesso definitivo.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende.
Roma, 01/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Maria D iela Borsellino Il Presidente Dottssa Anna Maria De Santis - 0 3