Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defect of reasoning is no longer a valid ground under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's claim regarding the lack of reasoning in the lower court's sentencing decision does not fall within the permissible grounds for cassation under the new procedural code. The defendant argued that the judgment's motivation was insufficient, but the court noted that post-2017 reforms strictly limit appeals to issues like the defendant's consent, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 610, comma 5bis c.p.p.: The defect of reasoning in the sentencing judgment is no longer a valid ground for a cassation appeal, which is now restricted to specific statutory grounds such as the defendant's consent, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLEZZA EDUARDO nato a ACERRA il 28/08/1980 avverso la sentenza del 17/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il G.I.P. del Tribunale di Monza, con sentenza in data 17 novembre 2021, applicava nei confronti di Bellezza Eduardo la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a più fatti di reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2bis, c.p.p., e comunque per manifesta infondatezza e genericità del motivo.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p.„ il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità de la pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di cclpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Roma,