Ordinanza — n. 30649/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKTAS BERKAY nato il 27/07/1999 avverso la sentenza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di COMO Idaló avviso alre partii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Como, con sentenza in data 12/1/2022, applicava nei confronti di Aktas Berkay la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, c. 2, 110, 56, 629; 110 e 605 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ed errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen,, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Ma nel caso in esame il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica ma invoca l'assolzuioen nel merito contestando il merito della decisione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKTAS BERKAY nato il 27/07/1999 avverso la sentenza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di COMO Idaló avviso alre partii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Como, con sentenza in data 12/1/2022, applicava nei confronti di Aktas Berkay la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, c. 2, 110, 56, 629; 110 e 605 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ed errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen,, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Ma nel caso in esame il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica ma invoca l'assolzuioen nel merito contestando il merito della decisione.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 01/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa M ha Daniela Borse