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Ordinanza — n. 30645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI FRANCO nato a MESSINA il 02/11/1968 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12/06/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in data 13/02/2019, nei confronti di LO PRESTI Franco, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione alla colpevolezza dell'imputato e al trattamento sanzionatorio. I motivi sono inammissibili. Va rammentato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, mettendo in correlazione le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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prestazioni indebitamente riscosse restituzione e risarcimento sanzioni pecuniarie spese di esecuzione pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12/06/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in data 13/02/2019, nei confronti di LO PRESTI Franco, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen..
art. 62-bis cod. pen
La Corte di Appello ha ritenuto infondate le dognanze difensive sull'eccessività della pena e confermato il quantum individuato nella sentenza del Tribunale, sia sottolineando come il primo giudice avesse concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI FRANCO nato a MESSINA il 02/11/1968 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12/06/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in data 13/02/2019, nei confronti di LO PRESTI Franco, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione alla colpevolezza dell'imputato e al trattamento sanzionatorio. I motivi sono inammissibili. Va rammentato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, mettendo in correlazione le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata.

E, nel caso di specie, il motivo reativo al giudizio di responsabilità è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base delle censure formulate nonché mancando qualsiasi specifico riferimento alle argomentazioni del giudice di merito, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte di Appello ha ritenuto infondate le dognanze difensive sull'eccessività della pena e confermato il quantum individuato nella sentenza del Tribunale, sia sottolineando come il primo giudice avesse concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. ed irrogato la pena al minimo edittale, sia valorizzando il considerevole danno cagionato alla persona offesa, come da lettura complessiva della parte motiva.

Le censure mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, pertanto, sono inammissibili (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ed infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v.

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Maria r. iela Borsellino Il Presidente Dott.ssa Anna Maria De Santis