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Ordinanza — n. 30644/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30644/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30644/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA BIAGIO nato a MESSINA il 14/06/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; IE IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2/11/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 3/10/2019, che ha dichiarato la responsabilità di VENTURA BIAGIO in relazione al reato di danneggiamento di un'auto parcheggiata sulla pubblica via. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di colpevolezza e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Le doglianze difensive reiterano genericamente quelle già sottoposte al vaglio del giudice di appello, che le ha disattese con il supporto di adeguata motivazione, priva di aporie ed illogicità manifeste.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30644/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ed infatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il primo motivo è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, co. 1, lett.

Parole chiave

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accusa penale caso poco grave verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa testimone a carico delitto

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha espressamente motivato il diniego con riferimento alla non occasionalità della condotta dell'odierno imputato.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA BIAGIO nato a MESSINA il 14/06/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2/11/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 3/10/2019, che ha dichiarato la responsabilità di VENTURA BIAGIO in relazione al reato di danneggiamento di un'auto parcheggiata sulla pubblica via. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di colpevolezza e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Le doglianze difensive reiterano genericamente quelle già sottoposte al vaglio del giudice di appello, che le ha disattese con il supporto di adeguata motivazione, priva di aporie ed illogicità manifeste.

Ed infatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il primo motivo è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, co. 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha espressamente motivato il diniego con riferimento alla non occasionalità della condotta dell'odierno imputato. E difatti, in ragione del rapporto conflittuale con la ex convivente, egli era già stato condannato tre volte per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 01/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Mar. aniela Borsellino Il Presid