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Ordinanza — n. 30640/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30640/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONGIOVANNI MAURO nato a AVEZZANO il 17/04/1962 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona con sentenza resa il 9 settembre 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato Buongiovanni Mauro, colpevole dei reati di truffa e di sostituzione di persona. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere in alcun modo valutato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva prevista dalla legge n. 689/ 81. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto il motivo di appello devoluto alla Corte di merito era estremamente generico e comunque l'imputato è soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio sicché ai sensi dell'art. 59 della citata normativa non poteva accedere alla sanzione sostitutiva invocata dalla difesa.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30640/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere in alcun modo valutato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva prevista dalla legge n. 689/ 81. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto il motivo di appello devoluto alla Corte di merito era estremamente generico e comunque l'imputato è soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio sicché ai sensi dell'art. 59 della citata normativa non poteva accedere alla sanzione sostitutiva invocata dalla difesa.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva sanzioni pecuniarie accredito supplementare sostituzione dei motivi reddito sostitutivo bene acquisito in sostituzione degli acquisti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONGIOVANNI MAURO nato a AVEZZANO il 17/04/1962 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona con sentenza resa il 9 settembre 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato Buongiovanni Mauro, colpevole dei reati di truffa e di sostituzione di persona. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere in alcun modo valutato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva prevista dalla legge n. 689/ 81. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto il motivo di appello devoluto alla Corte di merito era estremamente generico e comunque l'imputato è soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio sicché ai sensi dell'art. 59 della citata normativa non poteva accedere alla sanzione sostitutiva invocata dalla difesa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Roma, il 1