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Ordinanza — n. 30639/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30639/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROtíbto avviso alle Dà-ni,t udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 20/10/2021, ha applicato nei confronti di BORRIELLO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associaizone a delinquere e ai reati fine meglio indicati in rubrica . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed errata qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi C14 e C17 in quanto non vi è prova del concorso del Borriello in detti reati .

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30639/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associaizone a delinquere e ai reati fine meglio indicati in rubrica . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed errata qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi C14 e C17 in quanto non vi è prova del concorso del Borriello in detti reati .

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione esame di cassazione ricorso per cassazione qualificazione giuridica dei fatti revisione in materia penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 20/10/2021, ha applicato nei confronti di BORRIELLO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associaizone a delinquere e ai reati fine meglio indicati in rubrica .
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROtíbto avviso alle Dà-ni,t udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 20/10/2021, ha applicato nei confronti di BORRIELLO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associaizone a delinquere e ai reati fine meglio indicati in rubrica . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed errata qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi C14 e C17 in quanto non vi è prova del concorso del Borriello in detti reati .

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.

Ed infatti il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica ma invoca l'assoluzione in forza di una diversa valutazione del compendio probatorio. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 01/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Maria Daniela Borsellino Il Presidente Dott.ssa Annaa rp Santis D E i' O S I T A TA IN CANCi ITIZ