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Ordinanza — n. 30638/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30638/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MOUSTAPHA nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia con sentenza resa il 25 Marzo 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona 1'11 Marzo 2015, con cui è stata affermata la responsabilità di SECK MOUSTAPHA in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di merce contraffatta e meglio descritti in epigrafe. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di contraffazione poiché non è mai stata eseguita alcuna verifica sui prodotti e la contraffazione è stata ritenuta apoditticamente.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di contraffazione poiché non è mai stata eseguita alcuna verifica sui prodotti e la contraffazione è stata ritenuta apoditticamente.

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita sopra campione frode doganale prove acquisite illegalmente false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MOUSTAPHA nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia con sentenza resa il 25 Marzo 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona 1'11 Marzo 2015, con cui è stata affermata la responsabilità di SECK MOUSTAPHA in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di merce contraffatta e meglio descritti in epigrafe. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di contraffazione poiché non è mai stata eseguita alcuna verifica sui prodotti e la contraffazione è stata ritenuta apoditticamente.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. In particolare il primo motivo è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza di appello e reitera i motivi di appello che sono stati correttamente respinti dalla Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché il motivo relativo alla recidiva non è stato devoluto con l'appello ma solo con i motivi nuovi che non possono ampliare il devoluto ed era estremamente generico e, come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata , non ha determinato l'effetto devolutivo.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e incorre nel vizio di genericità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.