Ordinanza — n. 30636/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURUTTO MARIA CRISTINA nato a PALMANOVA il 01/12/1986 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 30/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 29/06/2018, nei confronti di MAURUTTO Maria Cristina, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Propone ricorso l'imputata, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto. Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 30636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.. Propone ricorso l'imputata, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto. Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURUTTO MARIA CRISTINA nato a PALMANOVA il 01/12/1986 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 30/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 29/06/2018, nei confronti di MAURUTTO Maria Cristina, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Propone ricorso l'imputata, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto. Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso.
Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate in quanto afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che piuttosto dimostra l'esistenza di un percorso argonnentativo connotato da lineare e c:oerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Più in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza degli artifici e raggiri nonché del dolo dell'imputata, escludendo la possibilità che l'impiegata Vuerich fosse caduta in errore, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche.
Al riguardo va rammentato che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità e contraddizioni, ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti, non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod„ proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 Il Co gliere Estensore Il Presi en D E P 01. , A f;\ IN