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Ordinanza — n. 30635/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30635/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE GIAMPIERO nato a NARDO' il 06/03/1976 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce con sentenza resa il 16 Aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 25 gennaio 2019 ha confermato la responsabilità di Perrone Giampiero in ordine al reato di estorsione continuata in danno della madre e ha rideterminato la pena inflitta, previo riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità . Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta superfluità dell'accertamento peritale invocato per verificare il vizio totale o parziale di mente dell'imputato. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di estorsione. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30635/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza di appello e reitera i motivi di appello che sono stati correttamente respinti dalla Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso adeguata da motivazione in ordine alla superfluità dell'accertamento peritale è richiesto dalla difesa. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché Generico in quanto la sentenza di appello espone esaustivit motivazioni in ordine all'elemento materiale e soggettivo dell'estorsione e le censure formulate non consentono di individuare le ragioni ad esse sottese.

Parole chiave

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affezioni psichiche circostanze aggravanti o attenuanti perizia psichiatrica insufficiente peggioramento del danno alla salute aumento del contributo di mantenimento accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE GIAMPIERO nato a NARDO' il 06/03/1976 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce con sentenza resa il 16 Aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 25 gennaio 2019 ha confermato la responsabilità di Perrone Giampiero in ordine al reato di estorsione continuata in danno della madre e ha rideterminato la pena inflitta, previo riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità . Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta superfluità dell'accertamento peritale invocato per verificare il vizio totale o parziale di mente dell'imputato. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di estorsione. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza di appello e reitera i motivi di appello che sono stati correttamente respinti dalla Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso adeguata da motivazione in ordine alla superfluità dell'accertamento peritale è richiesto dalla difesa. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché Generico in quanto la sentenza di appello espone esaustivit motivazioni in ordine all'elemento materiale e soggettivo dell'estorsione e le censure formulate non consentono di individuare le ragioni ad esse sottese.

Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha respinto la richiesta delle circostanze attenuanti generiche in forza dei precedenti penali dell'imputato ma ha comunque ridotto sensibilmente la pena inflitta e riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammen