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Ordinanza — n. 30634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specify appeal elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment imposing semi-detention instead of controlled liberty and requesting suspended sentence suspension, but the appeals lacked specificity. The court ruled that the grounds were too generic and failed to cite specific elements of the contested decision, violating the requirement for precise grievances under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 597, comma 3, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the grounds of complaint and fails to indicate the specific elements of the contested decision supporting the grievances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal specificity requirement Art 581 suspended sentence discretion semi-detention vs controlled liberty soppressione delle prestazioni assicurative rimborso dell'assicurazione invalidità decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 597, comma 3, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 642 c.p
E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 14 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 12 febbraio 2020, confermava la condanna di Grandolfo Nicola in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016 Rv. 266563
597, comma terzo, c.p.p., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta (ex plurimis, Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016 Rv. 266563).
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDOLFO NICOLA nato a BARI il 22/03/1957 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 14 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 12 febbraio 2020, confermava la condanna di Grandolfo Nicola in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge (artt. 53 e ss. L. 689/1981), per non avere, il secondo giudice, sostituito la pena detentiva inflitta in primo grado con la misura della libertà controllata, bensì con quella della semidetenzione. - Omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure mosse dalla difesa alla decisione di seconde cure risultano, infatti, del tutto generiche. A tal proposito, pare opportuno evidenziare come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Con specifico riguardo al secondo dei motivi di gravame, poi, si sottolinea come alla evidente genericità dello stesso si affianchi, ad abundantiam, la manifesta infondatezza: per principio pacifico di questa Corte, il giudice di appello non è tenuto, infatti, a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, c.p.p., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta (ex plurimis, Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016 Rv. 266563).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle amme