Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding agreed sentence legality review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals inadmissible de plano for proposing impermissible grounds. The appellate court correctly limited its review to the legality of the agreed sentence, rejecting arguments about congruity. The court affirmed that the agreed penalty is the only one subject to legal scrutiny and cannot be modified by the judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's review of a concordated sentence is restricted strictly to legality, excluding any assessment of congruity, as the judicial act cannot modify the freely stipulated agreement between parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Albergatore Elena nata a Noxera Inferiore il 3/07/1960 Albergatore Luigi nato a Torre Annunziata il 29/09/1988 avverso la sentenza del 10/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Rilavato, in particolare, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena.
Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 54156 del 28/01/2.004, Gallo, Rv. 226715); la pena inflitta agli imputati con il dispositivo corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata in sentenza. È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità e stato uorrettarnenue effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere stensore Il Pre5 de