Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic complaints about sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible ex officio because it relied on a generic claim of omitted sentencing evaluation. The appellant argued the trial court failed to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this argument contradicted the trial court's brief but explicit reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it merely denounced a defect in motivation without substantiating a specific legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is intrinsically generic and contradicted by the trial court's reasoning, as it merely denounces a defect in motivation without substantiating a specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hakim Rachid nato il 15/01/1988 avverso la sentenza del 16/06/2021 emessa dal Tribunale di Pisa visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabiria Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod, proc_ pen. poiché, di sensi dell'an t. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di pattedwarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del clÌ(Jdice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. prue_ pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in guanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuan e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consig stensore Il Pres