Italian Court dismisses appeal against plea bargain for alleging omitted conditional release assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant argued that the trial judge failed to evaluate conditions for release under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, stating the appeal was intrinsically generic and contradicted by the brief, enumerative reasoning in the plea bargain judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain judgments alleging omitted assessment of release conditions are inadmissible if the appeal is intrinsically generic and contradicted by the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zammataro Angelo nato a Saronno il 9/08/1981 avverso la sentenza del 20/07/2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 4 ,18, comma 2 -bis, cod. proc, pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n, 1.03, e inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento Ex art. 129 cod. proc pen. (Sez. 2, rL 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, P.v. 272014).
All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, é contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciati-va, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spee processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglre Tènsore Il Pr