Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts and sentencing arguments were already properly addressed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's evaluation of evidence regarding his escape from home detention. The appellant argued that the failure to answer the doorbell was an improper factual assessment, while also claiming excessive punishment and a lack of generic mitigating circumstances. The court ruled that these arguments were not permitted in cassation proceedings because they constituted mere factual disputes already adequately resolved with correct legal reasoning by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge factual findings or sentencing discretion that have been properly motivated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Barba Martino nato a Ceglie Messè-ipica il 23/02/1911 avverso la sentenza del 26/0272021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il criterio di valutazione della prova circa il fatto che l'imputato è stato ritenuto essere evaso dagli 3rrestl domiciliari perché non ha risposto al citofono di casa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da more dogiiarme in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (paci. 2), Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che riguarda la eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle cireus,tanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello, che ancora la mancata gestione delle circostanze di cui all'arti. 62-bis cod. pen. ai plurimi precedenti penali dell'imputato e che indica le ragioni per le guaii la pena è stata ritenuta congrua.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigli re