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Ordinanza — n. 30544/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic and specific mitigating circumstances in recidivism cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the lower court's refusal of mitigating circumstances lacks legal basis in the finality review phase. The appellant argued for generic and specific mitigating factors under Article 62 of the Penal Code, while the Court of Appeal properly anchored its decision on the appellant's numerous prior convictions and established jurisprudence treating escape as a recidivist offense. The Court ruled that such substantive arguments require adequate motivation at the appellate level and cannot be raised again in the finality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The finality court cannot re-examine substantive grounds for mitigating circumstances if the appellate court provided adequate reasoning, as the finality review is limited to procedural legality and the existence of a well-motivated decision.

Parole chiave

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finality review mitigating circumstances recidivism inadmissible appeal penal code article 62 aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6531 del 21/06/1984, Quarti, RV. 165292
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alfarano Giglio Salvatore nato a Gallipoli il 10/06/1991 avverso la sentenza del 25/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecco visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello, che ha ancorato la mancata concessione delle prime ai plurimi precedenti, anche specifici dell'imputato e ha ritenuto non concedibile la seconda alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che configura il delitto di evasione come un reato iqr,--Intanee con effetti permanenti, per cui il rientro nel luogo di detenzione alto non integra se non la cessazione della situazione criminosa (Sez. 6, n. 6531 del 21/06/1984, Quarti, RV. 165292).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est sore Il Presi ent