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Ordinanza — n. 30543/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaint lacking new facts against adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a cause of exclusion of guilt, arguing it was a mere complaint without new facts. The court rejected this, noting the lower court adequately highlighted the gravity of the offense due to the prolonged evasion of several hours.

Regesto Legislator

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Art. 111a legge in sede di legittimità; An appeal based solely on mere complaints or dissatisfaction without presenting new facts or arguments is inadmissible when the appellate court has provided adequate reasoning regarding the gravity of the offense.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere complaint standard exclusion of guilt prolonged evasion Court of Cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 111a legge in sede di legittimità
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: !Migro Nunzio nato a Gioiosa Marea il 21/04/1953 avverso la sentenza del 24/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vrgni Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza, non è consentito (111a legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze io punto di tatto, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, essendosi l'evasione protratta er alcune ore.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaA e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglie1re estensore Il Pre\idente