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Ordinanza — n. 30542/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints barred from Supreme Court review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the recognition of criminal liability for a specific offense, arguing against the lower court's decision. The Court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances, which are legally barred from review at the Supreme Court level.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist merely of factual complaints or grievances that do not raise new legal issues.

Parole chiave

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criminal liability recognition Supreme Court review factual grievances inadmissible appeal Italian criminal procedure procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Horvat Nina nata il 25/12/1996 in Croazia avverso la sentenza del 23/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Considerato che l'unico motivo di ricorso„ che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui aVart. 385 cod pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigli re esten e Il Pre.,ftlente