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Ordinanza — n. 30541/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30541/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30541/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carella Tonino nato a Taranto il 19/11/1975 avverso la sentenza del 19/11/2071 emessa dalla Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod, per).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30541/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod, per).

Parole chiave

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remissione della pena aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione pena pecuniaria non riscuotibile esecuzione della pena esame di cassazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carella Tonino nato a Taranto il 19/11/1975 avverso la sentenza del 19/11/2071 emessa dalla Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod, per).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglier nsore Il Pres dent