Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30537/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed grounds and plea bargain constraints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds without a full merits review. The appellant argued for a different factual qualification and violated the binding nature of the plea bargain agreement reached in second instance. The court ruled that the new appellate plea procedure limits the judge's review to non-renounced grounds, rendering the specific arguments inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appellate plea bargain is binding on the judge regarding both sentencing and legal qualification, while the new procedure restricts review to non-renounced grounds, excluding challenges to acquittal causes or absolute nullities.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate plea bargain binding legal qualification procedural inadmissibility renunciation of grounds Cassazione ordinanza appropriazione indebita e appropriazione di poca entità remissione della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
Quanto al secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 129 cod.
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Quanto al secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Crusco Angelo nato a Belvedere Marittimo il 7/08/1975 avverso la sentenza del 8/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che entrambi i motivi sono proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità e che devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano In particolare, quanto al primo motivo, relativo alla diversa qualificazione del fatto in appropriazione indebita anziché in peculate ; deve osservarsi che in tenia di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena e vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della ri(:=hiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino Rv. 278114).

Quanto al secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 129 cod. proc. va rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n.. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 2/2853).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022