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Ordinanza — n. 30536/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding drunkenness and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The appellant argued that the lower court failed to consider the defendant's drunkenness as a factor for resistance to a public official and did not properly weigh general mitigating circumstances against recidivism under Article 99 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 99, comma 4 c.p.: Appeals lacking specificity by merely reproducing profiles already adjudicated are inadmissible as they fail to provide new grounds for legal violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity drunkenness defense recidivism mitigation resistance to official inadmissible appeal abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 99, comma 4 c.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Runco Rosario nato il 2/04/1965 a Vibo Valentia avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di r:aLilizain visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo - relativo alla violazione di legge in relazione al dolo del reato, per non avere considerato che l'imputato poneva in essere la condotta di resistenza a pubblico ufficiale mentre si trovava in stato di ebbrezza e il secondo motivo — relativo alla violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen. sono privi di specificità perché meramente riprodottivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 5 e 6);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est sore Il Pe. idente