Recourse dismissed for inadmissibility as recidivism recognition is not permitted in legitimacy proceedings when appeal court fully motivated the finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pierre Francois Dell'Aglio's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The lower court had already established that Dell'Aglio demonstrated increased danger by evading home arrest after accumulating six prior convictions within three years. The Supreme Court ruled that recognizing recidivism is not permissible in this stage of proceedings given the appellate court's detailed reasoning on the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The recognition of recidivism is not admissible in proceedings for the review of judgments in the interest of law when the court of appeal has already provided a precise and complete motivation regarding the aggravating circumstances.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dell'Aglio Pierre Francois nato il 1/01/1994 in Costa d'Avorio avverso la sentenza del 9/04/2021 emessa dalla Corte d'appero di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo relativo al riconoscimento della recidiva non è consentito in sede di legittimità a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che, dopo avere evidenziato che l'imputato ha riportato nell'arco di soli tre anni ben sei condanne passate in giudicato in ordine ai delitti contro il patrimonio e in ordine ad analogo delitto di evasione, ha sottolineato che Dell'Aglio ha, evadendo nuovamente dagli arresti domiciliari, effettivamente dimostrato una maggiore pericolosità.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend