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Ordinanza — n. 30529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal liability for resisting a public official and causing injury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Scerra's appeal inadmissible regarding the lower court's finding of criminal liability. The appellant argued against the conviction for resisting a public official and causing injury, but the court found the appeal unfounded due to the logical reasoning in the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the challenged decision is not based on a necessary critical analysis of the arguments, or if the appeal is evidently unfounded given the linear and logical motivation of the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resisting public official causing injury lack of critical analysis evidently unfounded appeal legittimazione a ricorrere motivi di cassazione lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scerra Luigi nato a Crotone il 17/10/1989 avverso la sentenza del 13/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.