Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30527/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances require only a reference to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a specific assessment, but the lower court merely referenced the defendant's prior criminal record and negative personality. The court ruled that such a reference satisfies the requirement for denying the benefit in a summary proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the first-instance judgment denies generic mitigating circumstances by simply referencing the defendant's prior criminal record and negative personality, as this constitutes a sufficient congruous reference under established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances summary criminal proceedings prior criminal record negative personality inadmissible appeal Art. 600 c.p.p. Art. 601 c.p.p. impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salierno Pasquale nato a Torino il 23/04/1962 avverso la sentenza del 16/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, facendo la sentenza puntuale riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla negativa personalità dello stesso.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglier ste)-Isore Il Preidente