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Ordinanza — n. 30525/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as excessive sanction arguments are inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the sole ground raised regarding excessive sanctions and recidivism was not permitted in final review proceedings. The Court of Appeal had already provided detailed reasoning on the gravity of the defendant's conduct and his criminal history, rendering these specific arguments unnecessary for the final judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments challenging the excessiveness of sanctions or the non-exclusion of recidivism are inadmissible in final review proceedings when the Court of Appeal has already substantively addressed the gravity of conduct and prior criminal record.

Parole chiave

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final review proceedings inadmissible appeal excessive sanctions recidivism exclusion procedural admissibility Corte di Cassazione procedural economy recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ciresi Jonathan nato a Vercelli il 6/11/1987 avverso la sentenza del 5/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso - relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva e al manc:ato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigli e es nsore Il Prf idente