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Ordinanza — n. 30524/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and mere complaint regarding Article 337 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to distinguish between two segments of conduct, specifically claiming only the second part constituted a flight under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this, ruling the appeal lacked specificity as it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 364 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing grievances already fully examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 337 Penal Code flight from police repetition of arguments persecuzione determinante per la fuga individualizzazione della commisurazione penale sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 364 c.p.
art. 337 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ventura Marco nato a Torino il 1/01/1998 avverso la sentenza del 25/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta sussumibile nella fattispecie tipica di cui all'art. 337 c.p., posto che solo la seconda parte della azione tenuta dall'imputato poteva considerarsi come una fuga dalle forze dell'ordine e, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto distinguere il primo segmento di condotta dal secondo, onde verificare, solo in relazione a quest'ultima, la rituale sussistenza del reato oggetto di contestazione -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estens e Il Pt e idente