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Ordinanza — n. 30523/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and insufficient reasoning on documentary acquisition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lamberti Jason inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already reasoned that the requested photographic evidence was merely explanatory and could not strengthen the grounds for appeal. Consequently, the Supreme Court found the appeal manifestly unfounded and rejected the claim regarding the acquisition of such documentation.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on the violation of law or defect in reasoning is inadmissible if the lower court provided sufficient motivation regarding the acquisition of documentary evidence, which is deemed merely explanatory and incapable of increasing the weight of the appeal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility violation of law ground defect in reasoning documentary evidence acquisition explanatory evidence appellate court motivation court costs and fine documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
articolo 603 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lamberti Jason nato a Alba il 12/03/1994 avverso la sentenza del 24/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria pervenuta a mezzo PEC; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla richiesta di acquisizione della documentazione fotografica allegata ai motivi aggiunti ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello puntualmente motivato in ordine al fatto che riteneva potessero essere acquisite le fotografie allegate dall'imputato, trattandosi di produzione documentale meramente esplicativa, e che, però, tale "nuova" prova non era in grado di accrescere lo spessore del motivo di impugnazione.

Con motivazione immune da vizi logici, la Corte territoriale ha evidenziato che il fatto che l' operante si sia trattenuto solo poco tempo in attesa che l'imputato comparisse non esclude che abbia suonato il campanello e che il suono si sia prodotto come affermato dallo stesso teste. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Cons liere ténsore Il Prs`