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Ordinanza — n. 30522/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentencing and lack of decisive proof in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding insufficient evidence and excessive sentencing. The appellate court had properly evaluated witness testimony and justified a one-third reduction based on the defendant's prior record and the severity of the offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 348 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the non-acceptance of a witness's testimony or the extent of mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court has provided adequate reasoning for its decisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility excessive sentencing review witness testimony evaluation mitigating circumstances denial Cassation procedure limits sfruttamento abusivo violazione dei doveri professionali peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 348 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 348 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Soderini Massimiliano nato a Torino il 27/08/1.971 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svoltd dal i here Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso --- relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen. e alla mancata assunzione di una prova decisiva cori riferimento alla testimonianza di Greta Schiavinato - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello puntualmente motivato in ordine alle i agioni per le quali aveva disatteso le dichiarazioni della Schiavinato, di cui la difesa lamenta la omessa o travisata valutazione.

Osservato che il secondo motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello congruamente motivato su entrambi i punti; in particolare, il Collegio di appello ha ritenuto eccessiva la riduzione della sanzione pari al massimo di 1/3, tenuto conto dei numerosi precedenti specifici dell'imputato e ha ritenuto congrua la pena inflitta, alla luce della intensità del dolo e della gravità delle offese procurate ai pazienti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inE,Inmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 Il Cotì fiere estensore il Prgs