Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentencing and lack of decisive proof in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding insufficient evidence and excessive sentencing. The appellate court had properly evaluated witness testimony and justified a one-third reduction based on the defendant's prior record and the severity of the offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the non-acceptance of a witness's testimony or the extent of mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court has provided adequate reasoning for its decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Soderini Massimiliano nato a Torino il 27/08/1.971 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svoltd dal i here Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso --- relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen. e alla mancata assunzione di una prova decisiva cori riferimento alla testimonianza di Greta Schiavinato - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello puntualmente motivato in ordine alle i agioni per le quali aveva disatteso le dichiarazioni della Schiavinato, di cui la difesa lamenta la omessa o travisata valutazione.
Osservato che il secondo motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello congruamente motivato su entrambi i punti; in particolare, il Collegio di appello ha ritenuto eccessiva la riduzione della sanzione pari al massimo di 1/3, tenuto conto dei numerosi precedenti specifici dell'imputato e ha ritenuto congrua la pena inflitta, alla luce della intensità del dolo e della gravità delle offese procurate ai pazienti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inE,Inmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 Il Cotì fiere estensore il Prgs