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Ordinanza — n. 30520/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility for resisting a public official, claiming the reasoning was flawed. The court rejected this, ruling that the appeal consisted only of factual grievances without specific legal arguments, which are not admissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal arguments; mere complaints about factual findings or repetition of issues already decided by the trial court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian criminal procedure Cassation appeal admissibility factual grievances resisting public official legal merit requirement minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Donna Vincenzo nato a Torre del Greco il 24/11/1945 avverso la sentenza del 8/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Osservato che la censura che concerne la violazione di legge in relazione alla mancanza della condotta oppositiva dell'imputato è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ove si evidenzia che l'imputato ostacolò con le sue invettive e con il suo comportamento violento contro le cose l'Agente Cardi che stava facendo uscire dalle celle gli altri detenuti). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere stensore Il Pré\siden