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Ordinanza — n. 30517/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible ex officio because it was signed solely by the defendant rather than a qualified defense attorney. The procedural flaw violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that appeals and new arguments must be signed by lawyers registered in the special register. Consequently, the court rejected the petition and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals and new arguments must be signed by qualified defense lawyers; a petition signed personally by the accused is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense lawyer special register registration procedural defect ex officio difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza valida difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cicchino Savino nato a Torino il 10/10/1966 avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 e estensore I